Nel condominio di edifici la revisione o modificazione della tabella millesimale per errore nella determinazione dei valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piani, a norma dell'art. 69, n. 1, disp. att. cod. civ., e ammissibile soltanto per le tabelle  millesimali formate contrattualmente, e non anche per quelle determinate mediante sentenza, per le quali gli eventuali errori possono essere corretti soltanto nei termini e con i mezzi d'impugnazione delle sentenze. La domanda di revisione o modificazione può essere proposta non soltanto per l'errore di calcolo, già disciplinato dall'art. 1430 cod. civ., nel senso di consentire la rettifica di ogni tipo di contratto e che non esigeva, pertanto, una specifica previsione normativa in materia di condominio, ma anche per ogni tipo di errore rilevante come vizio del contratto, a norma dell'art. 1428 cod. civ., e da luogo, in questa seconda ipotesi, ad un unico e più semplice procedimento comprensivo sostanzialmente di quello di annullamento del contratto per effetto dell'errore vizio (errore essenziale e riconoscibile, artt. 1428, 1429 cod. civ.) e di quello di Determinazione delle nuove tabelle che, secondo i principi, avrebbero dovuto, a rigore, successivamente istituirsi.

Cass. civ. Sez. II, 08-07-1964, n. 1801 

 

L'amministratore del condominio, che è responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e in genere di qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari, non può essere ritenuto responsabile, ancorché sia tenuto a far osservare il regolamento condominiale, dei danni cagionati dall'abuso dei condomini nell'uso della cosa comune, non essendo dotato di poteri coercitivi e disciplinari nei confronti dei singoli condomini - salvo che il regolamento di condominio, ai sensi dell'art. 70 disp. att. c.c., preveda la possibilità di applicazione di sanzioni nei confronti dei condomini che violano le norme da esso stabilite sull'uso delle cose comuni - né obbligato a promuovere azione giudiziaria contro i detti condomini in mancanza di una espressa disposizione condominiale o di una delibera assembleare. (Cass. civ. Sez. II, 20 agosto 1993, n. 8804)

 

In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 cod. civ. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all'art. 1137, ultimo comma, cod. civ., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135, n. 2 e n. 3, cod. civ., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 cod. civ.. (Cassa con rinvio, Trib. Torino, 21/06/2004)

Cass. civ. Sez. II, 19,03,2010, n. 6714

Il fatto che le tabelle millesimali degli edifici in condominio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell'intero stabile, non impedisce che esse possano essere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell'ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, ai sensi dell'art 1123, primo capoverso cod. civ., fra i soli condomini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite. In tal caso, infatti, il rapporto di valore fra i singoli appartamenti ed il complesso delle unita immobiliari appartenenti ai condomini che hanno tratto utilità da tali opere ben può essere stabilito in base ai coefficienti millesimali indicati nelle tabelle, previa l'esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per calcolare il nuovo rapporto di proporzione.

Cass. civ. Sez. II, 30-05-1966, n. 1435  

 

In base all'art. 7 c.p.c., introdotto dall'art. 17 L. 374/91, il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case. In linea generale, si intendono per cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali, quelle concernenti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, nelle quali si controverte sul "modo" -"come", più conveniente ed opportuno, in cui tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli artt. 1102 ed 1118 c. c. ed in conformità della volontà della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale, mentre le cause relative alla misura di detti servizi,  si identificano con quelle riguardanti una limitazione o riduzione quantitativa del diritto di godimento dei singoli condomini (Cass. 7888/94, 8431/94, 25/00, 6642/00, 5449/02).  

 

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